In accordo al Reg. 1169 del 2011, dal 13.12.2016 è scattato, l’obbligo di introduzione di una dichiarazione nutrizionale sulla confezione o nell’etichetta dei prodotti alimentari preimballati.
Tale Regolamento definisce come alimento preimballato l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; non sono quindi compresi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Sono interessati dalla normativa in esame tutti gli operatori con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato un prodotto alimentare.
Sono invece esentati dall’obbligo dell’indicazione di tabella nutrizionale i prodotti venduti sfusi e gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preincartati per la vendita diretta.
In accordo all’art. 16 comma 4 del Reg. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
L’allegato V del Regolamento 1169 stabilisce quali sono le eccezioni, cioè i casi in cui la dichiarazione nutrizionale è facoltativa:
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19.gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.
Lo staff di Perizia srl fornisce consulenza in materia di alimenti e sicurezza alimentare, compreso tutto ciò che riguarda la corretta etichettatura degli alimenti e le indicazioni nutrizionali, non esitate a contattarci!
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